ESENZIONE TICKET PER DISOCCUPATI DI ETÀ SUPERIORE AI 14 ANNI
Se hai più di 14 anni, sei disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (sempre alle dipendenze),
ed appartieni ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente,
non superiore ai 16 milioni, incrementato fino a 22 milioni in presenza del coniuge (anche non
a carico) ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, hai diritto alla
esenzione dal ticket delle prestazioni specialistiche e farmaceutiche.
L'esenzione non opera per i familiari salvo altre cause di esenzione.
DOCUMENTAZIONE
Devi presentare una dichiarazione sottoscritta da te o da un familiare sul retro della ricetta
da effetuare in farmacia o all'atto della prenotazione delle prestazioni specialistiche.
COSTO
In farmacia: quota fissa di L.3.000/6.000 per ricetta; i farmaci di fascia C sono a totale
carico dell'assisitito.
Prestazioni specialistiche: quota fissa di L.6.000 per ricetta. Sono escluse dal pagamento
della quota fissa di L.6.000 le prestazioni specialistiche ad accesso diretto per le quali non
serve la richiesta del medico (visite ostetriche e ginecologiche, odontoiatriche, oculistiche
per la misurazione della vista, pediatriche e psichiatriche).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 23 dicembre 1994 n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
I requisiti e le condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione sono:
- uno stato di disoccupazione che dia titolo all'iscrizione nelle liste dell'ufficio di collocamento. Sebbene la legge (Art. 37 RDL 1827/35) non dia precisa definizione giuridica del concetto di disoccupazione, l'indennità spetta in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro (cessazione del contratto a termine, licenziamento, dimissioni)
- possesso del requisito di 2 anni di assicurazione e di un anno di contribuzione nel biennio precendente la domanda. Nel computo di detti 2 anni vanno compresi i periodi di contribuzione figurativa relativa alle seguenti situazioni: maternità, servizio militare, lavoro all'estero. Per i lavoratori occupati saltuariamente e per periodi inferiori ai 6 mesi è previsto un requisito contributivo inferiore a quello sopra esaminato (Art. 1 L.169/91; Art. 7, c.3, L.160/88)
- conservazione di una residua capacità lavorativa
- presentazione della domanda, entro 60 giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile
o dal giorno fissato per il pagamento. Detta domanda, in forma scritta, deve essere presentata
all'INPS. Generalmente vi è un modulo predisposto dall'INPS, cui il lavoratore deve allegare:
- certificato di iscrizione alle liste di collocamento
- attestato dell'ex datore di lavoro con tutte le notizie utili per le future prestazioni.
L'indennità di disoccupazione, erogabile per un massimo di 180 giorni, è pari al 30% della
retribuzione fino al 31 maggio 1995.
Assieme ad essa vengono erogate anche l'assegno familiare e l'indennità natalizia (spetta ai
disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione anche per un solo giorno tra il 18
e il 24 dicembre). Sono cumulabili con detta indennità la pensione indiretta, la pensione di
guerra, la rendita vitalizia da infortunio e le pensioni a carico degli Stati esteri privi di
convenzioni internazionali.
Ricorda che puoi ricorrere nei confronti dell'INPS qualora questo non si pronunci entro 120
giorni dalla presentazione della domanda: a partire da quest'ultimo termine hai 90 giorni di
tempo per proporre ricorso. Trascorso inutilmente questo termine, hai facoltà di ricorrere al
Pretore del lavoro.
|