SERVIZIO DI LEVA

LA LISTA DI LEVA

Compi 17 anni?
Quest'anno, come ogni anno, l'ufficio leva del tuo Comune provvederà alla compilazione delle liste di leva, che comprendono i giovani che, come te, compiono diciassette anni. Queste liste sono la base di tutte le successive operazioni di arruolamento, quindi per evitare disguidi è bene comunicare eventuali cambi di indirizzo o di residenza.
Vieni cancellato dalle liste di leva nel caso in cui

  • sia iscritto in altri comuni della Repubblica
  • abbia fatto domanda di iscrizione nel nuovo comune di residenza
  • comprovi di appartenere per età alla classe successiva
  • sia di sesso femminile
  • sia cittadino straniero.
Devi presentare la domanda di cancellazione all'Ufficio Militare di Leva di competenza.
A fine anno viene pubblicato, quando sei quasi entrato nel diciottesimo anno di età, il manifesto di chiamata alla leva che inaugura la sessione di leva dell'anno immediatamente successivo. Questo manifesto è molto importante perché contiene le principali informazioni relative alla visita di leva, all'arruolamento e alla dispensa.

LA CHIAMATA ALLE ARMI

La chiamata alle armi ha luogo nell'anno in cui compi 18 anni. Il Ministero della Difesa prepara un manifesto di chiamata per ogni contingente nel quale sono riportate le informazioni più importanti: le date entro le quali possono essere prodotte le domande ed il calendario di avvio alle armi degli arruolati distinto per scaglioni. Il manifesto viene affisso ogni 4 mesi nel quadrimestre precedente quello di inizio del servizio di leva e quindi precede la cartolina.

ANTICIPAZIONE ALLA CHIAMATA
Se vuoi adempiere anticipatamente agli obblighi di leva, devi compilare una domanda accompagnata da una dichiarazione di assenso di chi esercita la patria potestà e presentarla all'ufficio leva del Comune prima dell'arruolamento e al Distretto Militare dopo l'arruolamento.

RENITENZA AL SERVIZIO DI LEVA
I casi di renitenza sono:

  • reato di renitenza commesso da chi non si presenta alla chiamata di leva
  • reato di mancanza alla chiamata alle armi commesso da chi non si presenta entro 5 giorni al Corpo di assegnazione, senza giustificati motivi; la pena prevista va da 6 mesi a 2 anni di reclusione.

LA VISITA DI LEVA
Dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui compi i 18 anni, ha luogo la chiamata alla leva preannunciata dal manifesto, e cioè la convocazione alla visita. L'ufficio leva del comune provvede a consegnarti il precetto personale, il documento con il quale vieni convocato per una certa data negli Uffici di Leva Militare per essere sottoposto ad una serie di esami sanitari e di test psico-attitudinali. Il non aver ricevuto il precetto personale non è considerato un valido motivo per non presentarti alla visita di leva, e se la mancata presentazione è dovuta ad altre cause devi produrre una documentazione che dimostri i motivi dell'impedimento. La visita ha normalmente la durata di 3 giorni, prorogabili a 5 o più nel caso in cui sia necessario l'invio all'ospedale militare in osservazione. Nel caso in cui sia affetto da imperfezioni o infermità e perciò impossibilitato a muoverti, puoi essere sottoposto a visita a domicilio.
Alla conclusione della visita puoi essere dichiarato:

  • abile arruolato, se ritenuto idoneo
  • inviato in osservazione ospedaliera, quando risulta dubbia o difficile la valutazione diagnostica o quando sono necessari ulteriori esami
  • rivedibile, se riconosciuto affetto di infermità in via di miglioramento e rinviato alla visita della classe successiva
  • riformato, se riconosciuto affetto da imperfezioni o infermità gravi e croniche.
L'ARRUOLAMENTO SENZA VISITA
Alcuni cittadini hanno la possibilità di arruolarsi senza visita, sono i religiosi, i novizi degli Istituti religiosi, gli studenti di teologia già avviati al sacerdozio cattolico, gli allievi interni di istituti cattolici che si preparano al lavoro delle missioni, gli iscritti di alcuni istituti non cattolici riconosciuti dallo stato (facoltà Battista di Roma, facoltà di teologia Wesleyana di Roma, corso superiore del Collegio Rabbinico Italiano di Roma), gli allievi della prima classe dell'Accademia Navale di Livorno, gli allievi e le guardie del Corpo Forestale che stanno compiendo la ferma triennale, i giovani imbarcati su navi mercantili temporaneamente all'estero.

L'IDONEITÀ
Se al termine dei tre giorni della visita di leva risulti essere in buona salute e non presenti deficienze di alcun tipo, vieni dichiarato ideoneo: il tuo nominativo viene inserito nell'elenco degli arruolati e collocato in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

LA RIVEDIBILITÀ
Nel caso in cui, invece, presenti imperfezioni, deficienze ed infermità giudicate preoccupanti, ma guaribili, si può ottenere la dichiarazione di rivedibilità, con la quale l'autorità militare dovrà dichiarare se sei idoneo o riformato.

NUOVI ACCERTAMENTI SANITARI
Se le tue condizioni di salute peggiorano dopo la dichiarazione di idoneità, al termine della visita di leva, hai diritto a nuovi accertamenti sanitari: se sei interessato alla chiamata alle armi in corso dovrai rivolgerti al distretto militare non oltre il decimo giorno successivo all'affissione del manifesto che ti riguarda, mentre se hai richiesto un ritardo o un rinvio è consigliabile presentare domanda al distretto al momento della chiamata alle armi.

LA RIFORMA

La dichiarazione di riforma ti esclude dalla lista di leva e la tua posizione diventa quella del congedato. Si ottiene se al termine della visita di leva risultassero imperfezioni, deficienze o infermità di natura e di entità tali da rendere impossibile l'arruolamento.

LA RIFORMA SENZA VISITA
Se per cause d'infermità gravi e permanenti ritieni di non essere in grado di prestare servizio, puoi richiedere la riforma senza visita: in questo caso alla domanda devi allegare certificazioni delle autorità sanitarie appartenenti alla USL di appartenenza che attestino l'effettiva infermità. La riforma senza visita può essere richiesta anche per i giovani degenti in ospedali psichiatrici pubblici o già dimessi perché considerati guariti; successivamente le autorità militari procederanno ai controlli con un'apposita visita militare.

IL DIFFERIMENTO

A CHI VIENE CONCESSO:

  1. ai coniugati la cui moglie sia al sesto mese di gravidanza
  2. a chi frequenta istituti di istruzione secondaria di secondo grado, istituti professionali di stato o equiparati
  3. a chi deve discutere la tesi di laurea
  4. a chi ha inderogabili esigenze in dipendenza del futuro impiego in un posto di lavoro (conseguimento di qualifica o specializzazione, tirocinio)
  5. a chi ha gravi situazioni personali o di famiglia
  6. a chi risulta vincitore di concorsi presso scuole o istituti delle Forze Armate. DURATA
    il rinvio dell'avviamento alle armi può essere di 3, 6 o 9 scaglioni.

    PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
    se rientri in una delle categorie suddette puoi presentare la domanda, corredata dei documenti giustificativi del titolo, al Distretto Militare entro il giorno che precede quello di presentazione alle armi dello scaglione mensile cui sei interessato.

    LA DISPENSA

    QUANDO E' PREVISTA:
    Per motivi di natura economico-familiare, in specifico quando il dimostri di essere:

    1. figlio o fratello di un militare morto in guerra
    2. figlio o fratello di militare disperso in guerra
    3. figlio o fratello di militare deceduto durante il servizio, o in periodo di congedo o di riforma (sono equiparati a queste categorie i civili vittime di azioni di guerra o di ordigni bellici residuati o di infortuni sul lavoro in aziende di produzione bellica, i pubblici dipendenti vittime d'infortuni legati al servizio)
    4. figlio o fratello di pensionato di guerra o per cause di servizio, limitatamente alle figure dei grandi invalidi e dei pensionati della prima e seconda categoria (comprese anche le persone a cui è stata riconosciuta la pensione per motivi analoghi a quelli del caso precedente)
    5. orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico
    6. primogenito o figlio unico maschio di padre vivente, ma affetto di infermità permanente e insanabile che lo renda inabile al lavoro, oppure di madre vedova o nubile, purché la partenza del giovane per il servizio privi la famiglia dei mezzi di sussistenza
    7. figlio di genitori che abbiano altri 5 figli a carico, purché l'assenza lasci i familiari senza mezzi di sostentamento
    8. appartenente a famiglia di cui facciano parte altri 2 figli maschi che prestano, o hanno già prestato, servizio di leva, a condizione che il suo arruolamento faccia perdere alla famiglia i mezzi necessari di sussistenza
    9. di altezza inferiore a m. 1,54
    10. sposato, vedovo o celibe con prole.
    Tranne che per il punto 10 hai diritto alla dispensa purché in famiglia nessun altro fratello di età inferiore ai 40 anni non ne abbia già beneficiato.

    DISPENSA PER GLI ARRUOLATI
    La dispensa può essere concessa anche agli arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

    • figlio unico convivente con genitori dei quali uno è portatore di handicap che lo rende non autosufficiente
    • unico convivente di fratello portatore di handicap non autosufficiente in assenza di genitori in grado di assisterlo
    • responsabile diretto e determinante della conduzione dell'impresa familiare anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia sempre che non vi siano altri familiari in grado di farlo
    • primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro autonomo o subordinato
    • primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria
    • vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno 60 giorni
    • membro di una famiglia con accertate difficoltà economiche.
    PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
    Se hai intenzione di presentare domanda di dispensa, devi farlo al momento della visita di leva, ma nel caso in cui tu l'abbia già sostenuta e sia stata dichiarata l'idoneità, o nel caso in cui tu sia già arruolato, puoi spedirla non oltre il 31 dicembre dello stesso anno all'ufficio leva del comune o agli uffici militari presso i distretti.
    Casi particolari:
    • se la condizione per la dispensa subentra dopo la chiusura della sessione di leva, puoi far valere i tuoi diritti fino al decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi, e per gli arruolati in marina fino al decimo giorno successivo alla consegna della cartolina di chiamata alle armi;
    • se la condizione per la dispensa subentra dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi (esercito ed aeronautica) o dopo la ricezione della cartolina (marina) puoi far valere i diritti alla dispensa per motivi economico-familiari fino al giorno prima della partenza per il servizio.

    L'ESONERO

    Puoi ottenere l'esonero se:

    • sei unico figlio maschio, oppure primo o secondo figlio maschio di vedova di guerra o invalido di guerra di prima e seconda categoria
    • sei unico figlio maschio, oppure primo o secondo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o figlio di invalido per cause di servizio di prima e seconda categoria.
    In entrambi i casi la domanda di esonero dovrà essere inoltrata dal genitore. Altri casi sono:
    • chierici ordinati in sacris e religiosi che abbiano emesso i voti (la domanda dovrà essere corredata da attestazione dell'autorità ecclesiastica)
    • ministri del culto ammessi dallo Stato Italiano con una legge del 1929
    • possessori di doppia cittadinanza
    • rimpatriati che abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio militare nello stato di appartenenza
    • stranieri che abbiano acquistato la cittadinanza italiana e che abbiano compiuto i 30 anni durante la chiamata alle armi.
    PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
    la domanda deve essere presentata al distretto militare dopo l'arruolamento.

    RESIDENZA ALL'ESTERO

    Se risiedi non occasionalmente all'estero devi richiedere al più vicino Consolato italiano di essere arruolato senza sostenere le prove di selezione e con la dispensa da presentarsi alla chiamata alle armi, finché dura la permanenza all'estero. Se ti ritieni inabile al servizio puoi presentare apposita documentazione medica da effettuare presso strutture sanitarie riconosciute dalle Autorità Diplomatiche Italiane.
    Se la presenza all'estero è dovuta a rapporti di lavoro regolati contrattualmente, puoi ottenere regolare congedo al compimento del ventiseiesimo anno di età; mentre se sono motivi di studio o familiari, per il congedo occorre fare una richiesta al medesimo termine.
    Se rientri in Italia prima di aver compiuto i 26 anni, poiché già arruolato senza visita, dovrai espletare gli obblighi militari, mentre se rientri dopo dovrai chiedere la dispensa dal servizio di leva entro 10 giorni successivi all'affissione del manifesto di chiamata alle armi.
    Se durante la chiamata alla leva rientri in Italia senza avere chiesto l'arruolamento senza visita, devi presentarti all'ufficio leva per chiarire se il rientro è temporaneo o definitivo:
    se è definitivo sarai chiamato ai 3 giorni per sostenere la visita di leva
    se è temporaneo potrai ottenere la riforma senza visita e la dispensa dal presentarti alle armi finché sarai residente all'estero.

    DOPPIA CITTADINANZA
    Se hai la doppia cittadinanza devi metterti in contatto con il Consolato o l'Ambasciata del paese straniero, poiché tutto dipende dai rapporti che il nostro paese ha con il paese interessato.

    VIAGGIARE ALL'ESTERO
    Non sei ancora stato sottoposti alla visita di leva? Puoi espatriare liberamente fino al 1 gennaio dell'anno in cui diventi diciottenne (inizio sessione di leva della tua classe di età).

    • se ti trasferisci definitivamente all'estero verrai arruolato automaticamente senza visita
    • se espatri a tempo determinato (turismo, cura, visita a parenti) è necessaria l'autorizzazione degli uffici di Leva con l'obbligo di rimpatrio entro il giorno stabilito per la visita di leva
    • se espatri definitivamente (per lavoro, studio, famiglia) devi farti sottoporre alla visita di leva, che può essere anticipata.
    Hai già sostenuto la visita di leva, dunque sei già stato arruolato?
    • se espatri a tempo determinato (turismo, cura, visita a parenti) puoi ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la Questura rilasciando una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la tua posizione militare, ricordando comunque che sei obbligato a rimpatriare per rispondere alla chiamata alle armi
    • se espatri per motivi di lavoro e di famiglia devi avere l'autorizzazione del Distretto Militare, che può essere ottenuta:
      • nel caso in cui ci sia un contratto di lavoro dipendente stipulato con un datore di lavoro straniero
      • nel caso in cui il ci sia un visto di immigrazione (solo per USA, Canada e Australia)
      • nel caso in cui ti debba ricongiungere con la famiglia che risiede all'estero.
    L'autorizzazione può essere richiesta fino al ventiquattresimo anno di età, questo limite non è valido nel caso in cui l'autorizzazione sia per la permanenza anziché per l'espatrio.
    Se espatri per motivi di studio devi avere l'autorizzazione del Distretto Militare, ma devi dimostrare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi, di seguire corsi di studio presso Università o Istituti all'estero. La dichiarazione attestante la frequenza al corso presso l'Istituto straniero, convalidata dalle Autorità Consolari Straniere, deve pervenire ogni anno entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può essere protratta per tutta la durata dei corsi, ma non oltre i limiti fissati per gli universitari in patria.

    LA FERMA DI LEVA OBBLIGATORIA E PROLUNGATA

    La ferma di leva è quella parte del servizio militare obbligatorio che ha la durata di 12 mesi sia per l'Esercito, sia per la Marina sia per l'Aeronautica.
    La durata di ferma è di 15 mesi per chi consegue la nomina ad ufficiale di complemento.
    Se vuoi essere ammesso alla ferma di leva prolungata devi fare una richiesta e non aver compiuto i 22 anni: la durata di tale ferma può essere biennale o triennale a seconda delle esigenze numeriche delle Forze Armate fissate annualmente. Se ammesso sarai incluso nei corsi di qualificazione e specializzazione. Il Ministero della Difesa ha la facoltà di indicare arruolamenti riservati a giovani che non hanno assolto il servizio di leva che abbiano compiuto i 17 anni e non superato i 22, se il numero dei richiedenti la commutazione di leva dovesse risultare insufficiente.
    Le dimissioni dalla ferma prolungata devono essere presentate entro i primi 30 giorni di durata del corso.

    LA POSIZIONE DI LAVORO

    Se sei un lavoratore durante il servizio militare godi dei diritti previsti dalla Costituzione (ART. 52) e dal contratto di lavoro, infatti l'adempimento degli obblighi di leva non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.
    Inoltre per essere assunti in impieghi pubblici o privati non deve essere imposta la condizione di aver assolto agli obblighi di leva o di essere militesente.
    Terminato il servizio devi riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo e dall'invio in licenza illimitata.

    ASSEGNAZIONI A SEDI DESIDERATE E A SPECIALI SETTORI DELL'ESERCITO

    ARRUOLAMENTO NEL CORPO EQUIPAGGI MARINA MILITARE

    Puoi essere arruolato nel corpo equipaggi Marina militare se:

    • sei stato o sei iscritto tra il personale marittimo e della navigazione interna, in base al codice della navigazione
    • hai svolto o svolgi attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quale titolare o dipendente di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto per l'attività esplicata
    • sei o sei stato iscritto a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea
    • sei appartenuto o appartieni a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere delle Marina Militare
    • sei o sei stato dipendente da ditte che provvedono all'esecuzione di lavori che interessano in ogni modo la marineria
    • sei o sei stato dipendente da opifici esistenti nelle città o paesi costieri, la cui produzione sia prevalentemente di interesse marinaresco
    • hai lavorato o lavori in tonnare o altri impianti a terra che interessano la pesca, oppure sei o sei stato dipendente di aziende che producono attrezzature da pesca
    • sei arruolato con ferma volontaria nel Corpo Equipaggi Marina Militare, compresi gli arruolati volontari con contingente di mare della Guardia di Finanza
    • sei stato prosciolto dall'arruolamento volontario di cui al precedente punto, salvo che il proscioglimento non sia dipendente da condanna escludente dal servizio militare
    • sei diplomato aspirante al comando di navi mercantili o aspirante alla direzione macchine di dette navi, navalmeccanico, meccanico o costruttore navale
    • sei o sei stato iscritto a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime, oppure hai frequentato o frequenti scuole di tipo marinaro
    • sei stato o sei marinaretto di navi scuola
    • sei stato o sei allievo di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di altre scuole a carattere marinaresco
    • sei stato o sei iscritto a corsi professionali dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia
    • hai richiesto di prestare servizio militare in marina
    • sei iscritto nelle liste di Comuni costieri: in questo caso l'iscrizione viene disposta in ordine di età a partire dal 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe, fino al raggiungimento del numero predeterminato dal Ministero.
    AERONAUTICA

    L'Aeronautica militare attualmente non dispone di propri contingenti di Leva e si avvale transitoriamente dell'organizzazione dell'Esercito e della Marina.
    Requisiti:

    • essere laureati o studenti in ingegneria aeronautica o aerospaziale
    • possedere diploma di perito aeronautico o di istituto tecnico
    • possedere brevetto o attestato di pilota civile di aeromobile
    • essere dipendente, da almeno 6 mesi, di società o enti che esercitano servizi di linea di navigazione aerea
    • essere operaio in servizio di almeno 3 mesi con qualifica di interesse aeronautico presso stabilimenti od officine militari o civili
    • essere in possesso di un certificato di specializzazione aeronautica.
    ALTRE SPECIALIZZAZIONI (BERSAGLIERI - PARACADUTISTI - GRANATIERI)
    Puoi essere assegnato a queste specialità sottoscrivendo l'apposito foglio notizie all'atto della visita di Leva.

    ASSEGNAZIONE IN SEDI DESIDERATE
    Se vuoi richiedere l'assegnazione ad una sede particolare devi:

    • essere sposato
    • essere figlio unico di genitori bisognosi di assistenza o di genitore affetto da malattia grave e incurabile
    • essere uno studente universitario al termine degli studi e senza più diritto a ritardi
    • essere frequentatore del dottorato di ricerca
    • avere una grave e particolare esigenza particolare
    • esercitare una carica elettiva.
    Per presentare la richiesta è sufficiente una sola di queste condizioni.

    PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
    Devi presentare la domanda al distretto di appartenenza non oltre il decimo giorno successivo all'affissione del manifesto di chiamata alle armi del tuo contingente.
    Ricorda però che questo non è un diritto, non è cioè previsto dalla legge, e l'accoglimento della domanda è a discrezione dell'amministrazione militare.

    ASSEGNAZIONE A SPECIALI SETTORI
    Per quanto riguarda l'assegnazione a speciali settori dell'esercito, sarai assegnato alle truppe di montagna se:

    • sei iscritto per nascita o per residenza nelle liste dei comuni appartenenti al reclutamento alpino
    • se sei alpinista accademico, maestro di sci, socio di rilievo del Club Alpino Italiano (CAI) o alla Federazion Italiana Sport Invernali (FISI)
    potrai invece esservi assegnato se:
    • indipendentemente dalla tua provenienza territoriale, sei socio del CAI o della FISI o di altre associazioni alpinistiche da almeno 2 anni, oppure se sei figlio, fratello o nipote di persone che abbiano prestato servizio nelle truppe di montagna.

    VOLONTARIATO INTERNAZIONALE (LEGGE 49/1987)

    RINVIO E DISPENSA DAL SERVIZIO MILITARE
    IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ALTERNATIVA AL SERVIZIO DI LEVA
    Se sei un volontario in servizio civile, presti la tua opera in un Paesi in Via di Sviluppo, e devi ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, puoi, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della Difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che tu sia sottoposto a visita medica e arruolato. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nel Paese suindicato, se hai ottenuto il rinvio del servizio militare, hai diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministro della Difesa. Nel caso in cui, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui ti sei impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decadi dal beneficio della dispensa; se però l'interruzione avviene per documentati motivi di salute o cause di forza maggiore, il tempo che hai trascorso nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

    
    
    
back


Si ringrazia il Consorzio IN&CO per la gentile concessione delle schede informative della banca dati SPRING