OBIEZIONE DI COSCIENZA
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
Ai sensi della legge 15/12/72 n. 772 gli obbligati alla leva che dichiarano di essere
contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di
coscienza, possono essere ammessi ad effettuare il servizio civile in
sostituzione di quello militare. Tali "motivi di coscienza" devono derivare da profondi
convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal richiedente.
Naturalmente non sarà ammesso chi è titolare di licenze relative alle armi e chi è stato condannato con
sentenza definitiva per detenzione o porto abusivo d'armi.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Hai 60 giorni di tempo dall'ultimo giorno della visita di leva per presentare la domanda di
obiezione di coscienza.
Se hai effettuato il rinvio, puoi presentare la domanda entro il 31 dicembre dell'anno
precedente all'anno di chiamata alle armi. Questi i casi più frequenti:
- iscrizione all'università: la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre
dell'anno precedente la laurea, o comunque in quello precedente al compimento dei 26 o 28 anni
a seconda della facoltà frequentata
- se gli studi non proseguono oltre le superiori: la domanda deve essere presentata entro
il 31 dicembre dell'anno precedente quello del diploma; il rinvio per terminare
le superiori può essere richiesto solo 2 volte.
Tutti i termini previsti dalla legge sono perentori.
DOVE REPERIRE IL MODULO DI DOMANDA
Dal 1º settembre 1996 è utilizzabile ai fini della domanda di Obiezione di Coscienza il Modulo
8/1.
Puoi trovare questo modulo presso:
- Nucleo Informativo del Distretto Militare del tuo Comune di appartenenza
- tutti gli enti convenzionati al servizio civile,
non è però obbligatorio presentare la domanda sul modulo predisposto: puoi dunque
farlo nei modi e con le formalità che tu ritenga più opportuni.
COMPILAZIONE E TRATTAMENTO DEL MODULO DI DOMANDA
Come aspirante obiettore dovrai compilare il modulo come indicato oppure formulare una domanda
in carta libera secondo un fax-simile, autenticare la firma e:
- consegnarla di persona al Nucleo Informativo del Distretto Militare c/o il tuo Comune di appartenenza. Gli operatori del Nucleo ti rilasceranno una ricevuta comprovante la data di consegna della domanda
- spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al MINISTERO DELLA DIFESA - Piazzale Adenauer, 3 - 00144 Roma
- conservarne per te una copia, sempre autenticata ai sensi della legge.
DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda sospende la chiamata alle armi sino a quando il Ministero della
Difesa non si sia pronunciato su di essa. Il Ministero delibera con proprio decreto e comunica la decisione al Distretto, il quale a sua volta la trasmette a te.
SE LA DOMANDA E' RESPINTA
Se il Ministero respinge la domanda puoi, entro 60 giorni dalla comunicazione del Decreto
del Ministero, presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
RICHIESTE DI RINVIO
Anche dopo la presentazione della domanda di obiezione puoi continuare a usufruire dei rinvii
per motivi di studio.
LIMITI TEMPORALI DELL'ASSEGNAZIONE
Se entro 1 anno dal riconoscimento e comunque entro 18 mesi dalla presentazione della
domanda non vieni assegnato presso un ente, l'amministrazione della difesa deve porti in
congedo.
DIRITTI DELL'OBIETTORE
In quanto obiettore sei equiparato al militare ed hai gli stessi diritti. La durata è
di 12 mesi, la paga giornaliera è la stessa ed hai lo stesso numero di licenze. Le uniche
limitazioni sono il divieto permanente di detenere ed usare armi e di svolgere compiti o
professioni che lo richiedano, nonché di fabbricarne o commerciarne.
CAMPAGNA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLE SPESE MILITARI (OSM)