AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE
L.N. n.215 del 25 febbraio 1992


E' una legge diretta a promuovere l'uguaglianza e le pari opportunità fra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
Le disposizioni sono infatti dirette a:

  • favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa
  • promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici
  • agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile
  • favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donnE
  • promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Al Fondo Nazionale per lo Sviluppo dell'Imprenditoria Femminile possono accedere
  • società cooperative e società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne
  • società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne
  • le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.
Le imprese potranno usufruire delle seguenti concessioni:
  • contributi in conto capitale fino al 50% delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica ed organizzativa
  • contributi fino al 30% delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
A queste imprese possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito finanziamenti agevolati di importo non superiore a 300 milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50% del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
Per i soggetti operanti in territori italiani colpiti da declino industriale e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo i contributi possono essere elevati rispettivamente fino al 60 ed al 40 per cento. Per queste imprese il tasso di interesse su finanziamenti erogati da istituti di credito può essere ridotto fino al 40% del tasso di riferimento.
Le imprese o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione professionale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne possono accedere a contributi fino al 50% delle spese sostenute.
Le agevolazioni possono essere revocate per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione.
Le agevolazioni possono essere cumulate con benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80% della spesa ammessa dall'agevolazione.
Il Comitato per l'imprenditoria femminile è istituito presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, ed ha i seguenti compiti:
  • indirizzo e programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge
  • promozione dello studio, della ricerca e dell'informazione sull'imprenditoria femminile.
Le Regioni attuano, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO - L.N. n.125 del 10 aprile 1991

Si tratta di una legge che ha lo scopo di favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro.
A tal fine le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale possono richiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti che abbiano come obiettivo:

  • eliminare le disparità di formazione scolastica e professionale, accesso al lavoro, progressione di carriera, vita lavorativa e periodi di mobilità
  • favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolar modo attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione
  • favorire l'accesso al lavoro autonomo ed alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici
  • superare quelle condizioni che provocano effetti diversi a seconda del sesso dei dipendenti nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento economico e retributivo.
L'attuazione dei progetti ammessi ed approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale deve avere inizio entro due mesi dal rilascio della autorizzazione. Le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi ed i tempi di realizzazione del progetto sono stabilite con decreto emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro. I contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni positive o di singole parti di esso, in relazione alla complessità del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse.
Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati all'eliminazione delle disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità, progetti approvati dal Fondo Sociale Europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21.12.78 n. 845, determinata annualmente.
In sede di prima applicazione la quota è fissata nella misura del 10%. La finalizzazione di questi ultimi progetti viene accertata entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata. La quota del fondo di rotazione è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.
Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti l'uguaglianza di uomini e donne nell'accesso al lavoro, sul lavoro, e per la progressione professionale e di carriera.


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Si ringrazia il Consorzio IN&CO per la gentile concessione delle schede informative della banca dati SPRING