MATERNITÀ


Sia la Costituzione che la Legge prevedono una tutela rivolta alle lavoratrici madri:

  • garantendo la permanenza del rapporto di lavoro e dei diritti da esso derivati
  • garantendo la sicurezza economica durante il periodo di maternità (anche a fini pensionistici)
  • garantendo la protezione del bambino sino ad una certa età (prolungabile qualora sia portatore di handicap).
Dette garanzie sono state estese anche al padre.
La tutela della maternità è rivolta a tutte le lavoratrici subordinate, sia private che pubbliche, comprese le apprendiste e le socie di cooperativa (se sei una lavoratrice domestica, a domicilio o autonoma, vige per te un regime particolare).
La legge intende come periodo di maternità l'arco di tempo che intercorre tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino, e lo divide in tre fasi:
  • dall'inizio della gravidanza sino a due mesi prima del parto: sei sotto tutela (divieto di lavori pericolosi)
  • periodo precedente e successivo al parto: è la maternità obbligatoria (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto)
  • periodo successivo alla maternità obbligatoria: maternità facoltativa.
Puoi anticipare la maternità obbligatoria (i periodi vengono stabiliti dall'Ispettorato del lavoro) nei seguenti casi:
  1. se sei occupata in lavori gravosi e pregiudizievoli per lo stato di gravidanza, entri in maternità tre mesi prima della data presunta
  2. se hai complicazioni di gravidanza
  3. se le condizioni ambientali sono pregiudizievoli alla tua salute e a quella del bimbo
  4. se non è possibile spostarti ad altre mansioni.
Nel caso in cui si verifichi una di queste condizioni, devi presentare all'Ispettorato del lavoro una specifica domanda, e devi giustificarla con un certificato medico solo nel caso di complicazioni della gravidanza. L'Ispettorato dovrà prendere una decisione entro 7 giorni dalla domanda.
Se sei addetta a lavori insalubri, e non puoi essere spostata ad altre mansioni, il tuo periodo di maternità può essere prorogato sino a 7 mesi dopo il parto.
Ricorda inoltre che la legge prevede il divieto di licenziamento della lavoratrice madre (Art. 2 L.1204/71). Se il licenziamento ti viene ugualmente intimato, hai il diritto a ripristinare il rapporto di lavoro mediante la produzione al datore di lavoro del certificato di gravidanza (presentato a mano o via posta) entro 90 giorni dal licenziamento.
Il termine di 90 giorni per l'impugnazione decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il licenziamento.
Esistono le seguenti eccezioni al divieto di licenziamento:
  • giusta causa
  • cessazione di attività aziendale
  • scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato
  • esito negativo del patto di prova.
Per quanto riguarda il trattamento economico, durante il periodo di maternità obbligatoria ti spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione; lo stesso vale per il padre, quando ne ha diritto.
Se all'inizio del periodo di maternità obbligatoria ti trovi in una delle seguenti situazioni:
  • sospensione dal lavoro
  • assenza non retribuita (es. aspettativa o sciopero)
  • disoccupazione
hai diritto ugualmente a percepire l'indennità di maternità, purché tra l'inizio delle situazioni suddette e l'inizio della maternità non siano trascorsi più di 60 giorni (all'interno dei quali non bisogna computare le assenze per malattia o infortunio sul lavoro, quelle facoltative o per malattia di bambino di precedente maternità ed i periodi di assenza per accudire un bimbo affidatoti in preadozione).
L'indennità di maternità ti compete anche in alcune situazioni in cui sia cessato il rapporto di lavoro oppure quando la sospensione precedente alla maternità sia superiore ai 60 giorni:
  1. se sei stata licenziata a seguito di cessazione di attività aziendale
  2. se hai interrotto il rapporto di lavoro per fine del termine nel contratto di lavoro a termine o per ultimazione delle lavorazioni
  3. se hai sospeso il rapporto per intervento della Cassa integrazione, purché all'inizio del periodo di maternità obbligatoria percepissi il trattamento di integrazione salariale
  4. se sei disoccupata, e in quest'ultimo caso hai diritto all'indennità di maternità:
    • se alla data di inizio della maternità la disoccupazione dura da meno di 60 giorni
    • se dura da più di 60 giorni ma all'inizio della maternità percepisci l'indennità di disoccupazione
    • se non sono trascorsi più di 180 giorni dalla data di fine lavoro e nell'ultimo biennio risultino versati 26 contributi settimanali a favore dell'assicurazione malattia
  5. in caso di part time verticale su base annua
  6. se sei in mobilità.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per poter usufruire delle forme di tutela stabilite per legge, dovrai presentare i seguenti documenti sia al datore di lavoro che all'INPS:
  • entro la data di inizio del periodo di assenza dal lavoro (2 mesi prima della data presunta di parto), devi presentare il certificato medico che deve specificare le tue generalità, l'indicazione del datore di lavoro, della sede dell'azienda e delle mansioni svolte, il mese di gestazione alla data della visita e la data presunta del parto
  • entro 15 giorni dal parto devi presentare il certificato di assistenza al parto da cui deve risultare la data dello stesso.
Successivamente al periodo di maternità obbligatoria, la madre o il padre possono usufruire di un periodo di maternità facoltativa (a cui si accede solo previa richiesta della madre) pari a 6 mesi entro il primo anno di vita del bambino e che può essere frazionato in più assenze.
Durante questo periodo hai diritto ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Nel periodo di maternità facoltativa l'anzianità di servizio decorre, ma non agli effetti della maturazione di ferie e tredicesima mensilità .
In aggiunta alla maternità facoltativa, padre e madre hanno diritto (previa richiesta specifica), durante il primo anno di vita del bambino, ad assentarsi dal lavoro per permesso per allattamento per due ore al giorno se l'orario di lavoro è superiore alle 6 ore, per 1 ora se è inferiore. Dette ore verranno regolarmente retribuite.
Dopo il periodo di maternità obbligatoria hai diritto (tu o, in alternativa, il padre) ad assentarti dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni, senza diritto alla retribuzione: in questo caso devi presentare il certificato di un medico da te scelto liberamente attestante lo stato di malattia del bambino (per il padre va unita anche la dichiarazione di rinuncia della madre).
Ricorda che anche in caso di aborto sono previste tutele e specifici periodi di astensione dal lavoro.


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Si ringrazia il Consorzio IN&CO per la gentile concessione delle schede informative della banca dati SPRING