DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI A CAUSA DI MATRIMONIO


Il licenziamento intimato nel periodo successivo alla richiesta delle pubblicazioni e fino ad un anno dopo il matrimonio si presume disposto a causa di matrimonio: è quindi vietato, a meno che il datore di lavoro possa provare che il licenziamento è stato disposto per giusta causa o per cessazione della attività dell'azienda.
Se sei stata licenziata e puoi dimostrare che è stato a causa del matrimonio, devi richiedere la dichiarazione di nullità del licenziamento, e questa comporterà l'obbligo per il tuo datore di lavoro a corrisponderti la retribuzione globale dal giorno di allontanamento dal lavoro a quello della riassunzione. La nullità del licenziamento, infatti, implica che il rapporto di lavoro non si è risolto, ma è sempre in atto, e pertanto continua a sussistere l'obbligo del datore di lavoro a corrispondere la retribuzione.
Quest'obbligo, discendendo dall'attualità del rapporto, ha fondamento contrattuale e non risarcitorio, per cui il datore di lavoro non può detrarre dall'importo delle retribuzioni dovute quanto tu puoi aver guadagnato occupandoti, nel frattempo, altrove. Se nel periodo sopra indicato dovessi presentare le dimissioni, queste saranno considerate nulle, salvo che siano confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro.
Tale legge si applica a tutti i datori di lavoro, con l'unica esclusione dei servizi familiari e domestici.
Eventuali clausole nel tuo contratto aziendale sono nulle.
Se, invitata a riassumere servizio, decidessi di recedere dal contratto di lavoro, hai diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il temine massimo di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.



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Si ringrazia il Consorzio IN&CO per la gentile concessione delle schede informative della banca dati SPRING