PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO


Il divieto di discriminazione riguarda non solo gli aspetti principali del rapporto di lavoro (la costituzione, l'assegnazione delle qualifiche, la retribuzione, la progressione della carriera) ma, in quanto funzionali a questi, anche la formazione e l'orientamento professionale. Nella costituzione del rapporto di lavoro è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività a tutti i livelli della gerarchia professionale. La discriminazione è vietata anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, o di gravidanza o, in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Il divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro si applica anche alle iniziative in materia di orientamento e formazione professionale: il divieto concerne sia l'accesso che i contenuti delle iniziative.
Eventuali deroghe al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione il condizionare all'appartenenza di un determinato sesso la assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
Il divieto di discriminazione fra uomini e donne riguarda anche l'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni, nonché la progressione nella carriera.
Se sei stata vittima di discriminazione sessuale puoi fare ricorso, in prima persona o delegando l'organizzazione sindacale, al pretore del luogo: questi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Il decreto del pretore è immediatamente esecutivo.

DA MEZZANOTTE ALLE SEI
Se lavori in un'azienda industriale diretta alla produzione di beni o in un'azienda artigianale, hai il diritto a non essere adibita al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, a meno che tu non svolga mansioni direttive o non sia addetta ai servizi sanitari aziendali.
Il divieto può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e della organizzazione dei servizi. Se il divieto di lavoro notturno è diversamente disciplinato mediante contrattazione collettiva, le parti ne devono darne comunicazione entro 15 giorni all'Ispettorato del Lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate. La violazione del suddetto divieto, oltre ad essere sanzionato penalmente, comporta il provvedimento d'urgenza di cui si è detto al paragrafo precedente relativamente al divieto di discriminazione.

"PARITA' DI RETRIBUZIONE"
In quanto lavoratrice hai diritto alla stessa retribuzione del tuo collega maschio nel momento in cui le prestazioni siano uguali o di pari valore. La violazione delle norme relative alla parità di retribuzione è sanzionata penalmente ed è punibile con ammenda.

"PARITA' DI TRATTAMENTO IN TEMA DI ASSEGNI FAMILIARI"
Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per i familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato (cioè la vivenza a carico). Qualora ambedue i coniugi possano richiedere gli assegni, sarà prevalentemente l'accordo fra gli stessi a stabilire chi debba esercitare nei fatti il diritto.
Nei casi in cui non vi sia accordo fra i genitori (per esempio in caso di separazione o divorzio) su chi debba percepire le prestazioni per i figli, e, quindi, vi sia richiesta di entrambi i genitori, gli assegni familiari sono corrisposti al genitore con cui il figlio convive. Il coniuge cui i figli sono affidati ha infatti diritto in ogni caso a percepire gli assegni per i figli.



back


Si ringrazia il Consorzio IN&CO per la gentile concessione delle schede informative della banca dati SPRING