TUTELA DELLE LAVORATRICI IN CASO DI GRAVIDANZA
L.N. n.1204 del 30 dicembre 1971 - DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Se aspetti un bambino non puoi essere licenziata dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino.
Tale divieto non opera in caso in cui:
- tu abbia colpa grave, costituente giusta causa di risoluzione del rapporto
- la tua azienda cessi l'attività
- la prestazione per la quale eri stata assunta sia ultimata
- il rapporto di lavoro sia arrivato a risoluzione per scadenza del termine.
Il divieto è collegato allo stato obiettivo di gravidanza, e se il datore di lavoro ignorava lo stato della donna per omessa certificazione, il rapporto di lavoro va ripristinato a patto che entro 90 giorni dal licenziamento sia prodotta idonea certificazione di gravidanza. Nel caso che il bambino nasca morto, o deceda durante il periodo di interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento cessa alla fine di tale periodo. Se il bambino decede dopo il periodo di interdizione e prima del compimento di un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.
Il divieto di licenziamento sussiste anche nel caso in cui tu adotti o riceva in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni, limitatamente ai tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famglia adottiva o affidataria. Nel caso in cui decidessi di presentare le dimissioni volontarie durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, avrai diritto alle indennità previste da disposizioni di leggi e contrattuali (T.F.R. e indennità di mancato preavviso, come in caso di licenziamento). Dovrai comunicare le dimissioni presentate in tale periodo anche all'Ispettorato del lavoro che le deve convalidare. Senza tale convalida non si può ritenere risolto il rapporto di lavoro.
Il divieto di licenziamento non opera durante il periodo di prova.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, non puoi essere sospesa dal lavoro (per esempio, collocata in CIG), salvo il caso in cui sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui sei addetta, sempre che il reparto stesso abbia autonomia funzionale. Il divieto di sospensione opera anche per i casi di riduzione dell'orario di lavoro. Nel caso in cui il reparto cui sei addetta non abbia autonomia funzionale, devrai essere spostata ad un altro reparto attivo dell'azienda e potrai essere adibita a mansioni differenti da quelle originarie. In tal caso, se vieni adibita a mansioni inferiori, hai diritto a conservare la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte; se, invece, vieni adibita a mansioni superiori, hai diritto al trattamento economico ad esse corrispondente.
"DIVIETO DI LAVORI PESANTI"
E' vietato adibire le lavoratrici, dall'inizio del perido di gestazione fino a sette mesi dopo il parto, al trasporto e al sollevamento di pesi, ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri. Se le tue abituali mansioni sono di questo tipo, per il periodo sopra indicato dovrai essere adibita ad altre mansioni. In questo caso si applica la disciplina illustrata al punto precedente relativa al mutamento di mansioni.
"DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO"
Dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino, non potrai in nessun caso essere adibita al lavoro dalle ore 24 ore 6. Tale divieto non può essere derogato neppure dalla contrattazione collettiva. Il divieto suddetto è sanzionato penalmente. In caso di inosservanza del divieto si può utilmente instaurare la procedura particolare già illustrata in relazione al divieto di discriminazione: tale procedura ha lo scopo di far cessare il comportamento illecito del datore di lavoro.
"ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO"
L'astensione obbligatoria dal lavoro (che normalmente inizia due mesi prima della data presunta del parto) può essere anticipata, a seguito di provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro, quando:
- vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume siano aggravate dallo stato di gravidanza;
- le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla tua salute e a quella del bambino;
- non sia possibile spostarti ad altre mansioni.
Se vuoi fruire dell'astensione obbligatoria anticipata gli adempimenti sono i seguenti:
I periodi di astensione obbligatoria sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. Ai fini della progressione della carriera, dette assenze sono considerate come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Il trattamento economico è identico a quello previsto per l'astensione obbligatoria (indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione).
"ASTENSIONE OBBLIGATORIA"
E' prevista per legge durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto stesso.
Se sei una madre adottiva o affidataria di un bambino di meno di sei anni, l'interdizione obbligatoria, con il diritto al relativo trattamento economico, è estesa anche a te durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella tua famiglia.
Se hai ottenuto un bambino in affidamento temporaneo, o se hai adottato un bambino straniero, o ottenuto in affidamento preadottivo in virtù di un provvedimento giurisdizionale estero, il diritto alla astensione obbligatoria post-partum è esteso anche a te.
Anche i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro sono riconosciuti utili a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, ma non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.
Il trattamento economico è pari all'80% della retribuzione.
"ABORTO"
L'interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica o volontaria) è considerata:
- come aborto nel caso che si sia verificata prima del 180º giorno dall'inizio della gravidanza;
- come parto prematuro nel caso in cui si sia verificata dopo il 180º giorno dall'inizio della gravidanza.
L'aborto è equiparato dalla legge alla malattia: avrai quindi diritto di astenersti dal lavoro per il tempo necessario al ripristino della tua capacità lavorativa e non potrai vantare altri diritti a prestazioni previdenziali oltre all'indennità economica di malattia.
In caso di parto prematuro avrai diritto all'interdizione obbligatoria post-partum a prescindere dalla durata dell'incapacità lavorativa e ti spetterà il relativo trattamento economico di maternità .
In caso di interruzione della gravidanza, devi presentare al datore di lavoro e all'Inps entro il termine di quindici giorni il certificato attestante il mese di gravidanza al momento dell'interruzione della medesima e quella che sarebbe stata la data presunta del parto.
"ASTENSIONE FACOLTATIVA"
Dopo il periodo di interdizione obbligatoria post-partum puoi avvalerti della facoltà di assentarti dal lavoro per un periodo di 6 mesi entro il primo anno di età del bambino. Durante tale periodo hai diritto ad un'indennità di maternità in misura ridotta rispetto a quella relativa al periodo di interdizione obbligatoria (30% della retribuzione).
Devi comunicare il tuo intendimento di valerti di tale facoltà all'INPS ed al datore di lavoro precisando il periodo di assenza. Di tale assenza facoltativa puoi usufruire in più soluzioni. Una volta che il bambino abbia compiuto un anno di età devi riprendere il lavoro, e questo anche se eventualmente i sei mesi di assenza facoltativa non siano terminati. Anche durante tale periodo di assenza hai diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio (tranne che ai fini della 13ª mensilità e delle ferie). Il periodo di astensione facoltativa, per altro, non viene computato ai fini della durata del periodo di apprendistato. Il diritto all'assenza facoltativa post-partum, con la corresponsione del relativo trattamento economico, è stato esteso al padre lavoratore anche apprendista (purché non sia lavoratore a domicilio o addetto a servizi domestici o familiari) in alternativa alla madre lavoratrice, ovvero quando i figli sono affidati al solo padre. A tal fine è sufficiente che il padre lavoratore consegni al datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia della madre a valersi di tale diritto ed una successiva dichiarazione del datore di lavoro della madre stessa comprovante l'avvenuta rinuncia (quest'ultima deve essere consegnata entro 10 giorni dalla consegna della dichiarazione di rinuncia della madre). Anche la lavoratrice che abbia adottato e ottenuto in affidamento (anche temporaneo) un bambino di non più di tre anni può usufruire dell'astensione facoltativa post-partum per un periodo di sei mesi entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Tale facoltà è riconosciuta anche al padre lavoratore.
|