ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
L.N. n. 168 del 9 maggio 1989
La legge istituisce il Ministero con il compito di promuovere la ricerca scientifica e
tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di
grado universitario.
Le funzioni del Ministro sono
- elaborare, ogni tre anni, il piano di sviluppo dell'università e presentare al Parlamento un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria
- proporre ed adottare gli atti di programmazione annuale e pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica
- procedere alla ripartizione degli stanziamenti
- presentare, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica
- coordinare le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali
- proporre al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato
- coordinare le funzioni relative all'anagrafe nazionale delle ricerche
- assicurare il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione
in Italia e nei rapporti comunitari.
Al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria prima attribuite
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero della Pubblica Istruzione. Resta comunque
inteso che le università, dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della
Costituzione, dotate di autonomia didattica, si danno orientamenti autonomi con propri statuti e
regolamenti.
Di autonomia godono anche il CNR, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), gli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di
ricerca (come ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione).
La presente legge, infine, parla dell'organizzazione del Ministero e quindi degli organi
collegiali e CUN, dei dipartimenti e del personale.
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