LEGGE QUADRO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
L.N. N.845 DEL 21 DIC. 1978
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto
l'obbligo scolastico o ne sono stati prosciolti, e possono contenere ciascun settore produttivo,
sia che si tratti di un lavoro subordinato, autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro
associato.
Le regioni esercitano le potestà legislative in materia di orientamento e di formazione
professionale e predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le
attività di formazione professionale.
La realizzazione dei programmi può avvenire:
- direttamente nelle strutture pubbliche
- mediante convenzione con enti che sono emanazione o delle organizzazioni
democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori,
o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento
cooperativo.
Le regioni stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione
professionale. I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, sulla continuità e sulla
organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed
assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi.
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
- alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro
- all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore
- alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo
- alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione
- alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro
- all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori
- alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia
- alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino
atti a frequentare i corsi normali.
Se hai regolarmente partecipato ad un corso di formazione professionale volto al conseguimento di
una qualifica, al suo termine sarai ammesso alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità
conseguita. Con il superamento delle prove finali conseguirai un attestato, rilasciato dalla regione,
in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento
al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di qualifica costituiscono titolo per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
|