Formazione professionale: gli attestati di qualifica
RIFERIMENTO LEGISLATIVO
L. n.845 del 21 dicembre 1978, art. 14: "Legge quadro in materia di formazione professionale".
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Se hai regolarmente partecipato ad un corso di formazione professionale volto al conseguimento di una qualifica, al termine dello stesso sarai ammesso alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita.
MODALITÀ D'AMMISSIONE
Le prove saranno svolte di fronte a commissioni esaminatrici: composte secondo le leggi regionali, devono farne parte comunque anche esperti designati dalle Amministrazioni Periferiche del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero del LAvoro e della Previdenza Sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
FREQUENZA
è obbligatoria
TITOLI RILASCIATI
Con il superamento delle prove finali conseguirai un attestato, rilasciato dalla Regione, in base al quale l'uffici di collocamento assegnerà la qualifica valida ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. L'attestati costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi pubblici.
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