ORGANIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA NON STATALE IN ITALIA


La materia è regolamentata in primo luogo dalla Costituzione, che all'articolo 33 afferma: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento... Enti e privati hanno diritto ad istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
Le Istituzioni scolastiche non statali si distinguono in CORSI, SCUOLE e ISTITUTI DI EDUCAZIONE.

  • I CORSI sono istituzioni scolastiche che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali.
    I fini, le strutture, la durata e l'orario sono atipici e la loro organizzazione si verifica nel quadro della libertà della gestione.
    Per essi il Ministero emana soltanto un provvedimento di presa d'atto
  • Le SCUOLE sono istituzioni scolastiche non statali che assumono le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali quando hanno ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali e svolgono l'insegnamento nello stesso numero di anni e con identico orario.
    Il Ministero emana il provvedimento di presa d'atto e concede, a richiesta, il riconoscimento legale o il pareggiamento
  • Gli ISTITUTI DI EDUCAZIONE comprendono collegi, convitti, pensionati ed educandati per i quali il Ministero emana solo prese d'atto.
Per quanto riguarda le SCUOLE, queste possono ottenere le seguenti posizioni legali:
  1. RICONOSCIMENTO LEGALE: può essere chiesto per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria ed artistica non statali, comprese le accademie di belle arti (gli istituti musicali e le scuole di danza non statali possono solo richiedere il pareggiamento). Oltre che dell'intera scuola o istituto, si può chiedere il riconoscimento anche solo per singole classi quando queste sono classi iniziali di scuole con programma di sviluppo graduale e/o quando si tratti di classi o gruppo di classi a completamento di scuole in parte già legalmente riconosciute
  2. PAREGGIAMENTO: consentito solo alle scuole non statali di istruzione secondaria e artistica regolarmente funzionanti da almeno 1 anno con presa d'atto ministeriale e gestite da enti pubblici o da enti ecclesiastici di cui all'art.29 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede. In particolare:
    • il pareggiamento dei licei linguistici non è consentito
    • gli Istituti Musicali possono ottenere il pareggiamento solo se nella provincia in cui hanno sede non sono presenti conservatori musicali statali, se risultano eretti e/o mantenuti da enti morali, e se sono costituiti da almeno 5 corsi d'insegnamento considerati "principali" ai sensi dell'art. 1 del R.D. 11 dicembre 1930 n. 1945 ("composizione, organo e composizione organistica, canto, pianoforte, arpa diatonica, violino, viola, violoncello, contrabbasso, oboe, clarinetto, fagotto, flauto, corno, tromba e trombone")
    • le scuole di danza possono ottenere il pareggiamento solo se risultano conformate, per discipline, durata dei corsi e ordinamento interno, a quanto prescritto per l'Accademia Nazionale di Danza.
      Nessuna scuola di danza non statale può assumere o usare la denominazione di Accademia.
  3. CONVENZIONE: possono essere stipulate convenzioni per il funzionamento di scuole magistrali esclusivamente con enti morali che attendono in particolar modo all'educazione materna ed all'assistenza infantile. Solo gli studi compiuti presso scuole magistrali convenzionate, e i titoli di studio corrospondenti, hanno valore legale.


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Si ringrazia il Consorzio IN&CO per la gentile concessione delle schede informative della banca dati SPRING