EQUIPOLLENZA E RICONOSCIMENTO: TITOLI DI STUDIO ITALIANI ALL'ESTERO E TITOLI DI STUDIO STRANIERI IN ITALIA
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: RD 1592 del 31/08/33; DL 297 del 16/04/94; per i titoli conseguiti
nella Comunità Europea direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE (recepite in Italia con i DL 115 del
27/01/92 e 319 del 02/05/94).
I procedimenti giuridici che consentono ai titoli di studio stranieri di produrre effetti legali
in un paese straniero sono di due tipi:
- EQUIPOLLENZA O ATTRIBUZIONE DEL VALORE LEGALE - il titolo di studio straniero viene comparato ad un titolo analogo del paese prescelto; l'analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica dell'istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici (corsi, esami, voti, tesi). Se i due titoli sono equivalenti o non presentano sostanziali difformità, l'autorità competente del paese a cui viene fatta la richiesta dichiara l'equipollenza del titolo straniero rilasciando anche il titolo di studio equivalente del paese stesso. In questo modo l'equipollenza consente al titolo straniero di produrre tutti gli effetti giuridici previsti dal corrispondente titolo del paese a cui è stata fatta la richiesta.
- RICONOSCIMENTO - l'autorità competente del paese a cui viene fatta la richiesta compie una
valutazione sintetica del titolo straniero, stabilendo una corrispodenza di livello e dichiarando di riconoscerlo a determinati fini (prosecuzione degli studi o accesso alle
professioni). Gli effetti giuridici del riconoscimento sono più limitati rispetto all'equipollenza.
Il riconoscimento dei titoli di studio dei paesi appartenenti alla Comunità Europa è regolamentato
dalle direttive CEE sopra indicate.
MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI:
In generale si può affermare che ogni singola domanda di riconoscimento viene esaminata
individualmente dalle autorità competenti del paese in cui si intende proseguire gli studi,
tenendo comunque conto di altri eventuali problemi, quali la limitazione del numero di iscritti,
il rispetto delle scadenze di iscrizione, gli esami di ammissione, ecc. Per poter completare
l'iter burocratico è quindi opportuno:
- rivolgersi ai centri di orientamento del proprio Istituto o della propria Università
- contattare l'Istituto o l'Università straniera presso la quale si intende proseguire gli studi
- rivolgersi alle sedi dei Centri NARIC (Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento
dei Diplomi) nel proprio paese e all'estero.
INDIRIZZI UTILI:
CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e Equivalenze Accademiche) - Viale Ventuno Aprile,
36 - 00162 Roma - tel. 06/86321281 - Il centro è la sede italiana della rete NARIC.
MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO E L'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI IN ITALIA
TITOLI FINALI DI SCUOLA SECONDARIA:
I titoli finali stranieri di Scuola Secondaria Superiore possono essere riconosciuti in Italia
purché i detentori siano in possesso di cittadinanza italiana.
MODALITA' DI ISCRIZIONE: se sei interessato devi inviare la domanda di equipollenza al
Provveditore agli Studi della provincia nella quale resiedi.
TITOLI ACCADEMICI:
La legge italiana dichiara che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno in Italia
alcun valore legale (RD n. 1592 del 31/08/1933), ma viene lasciata la possibilità ai detentori
di chiedere l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani; le autorità accademiche italiane
hanno la facoltà di valutare su richiesta degli interessati i titoli stranieri presentati al
fine di verificarne l'eventuale corrispondenza a quelli italiani.
MODALITA' DI ISCRIZIONE: se sei interessato devi inviare una domanda di riconoscimento al Rettore di un Ateneo italiano nel cui Statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato all'estero, e alla domanda devi allegare:
- titolo accademico di cui richiedi il riconoscimento, in copia autenticata
- titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'università nel paese in cui l'hai conseguito, in copia autenticata
- certificato in originale con dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti
- programma di studio di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero
- traduzione in lingua italiana di entrambi i titoli di studio e del certificato sopra indicato, certificata conforme al testo straniero da un traduttore ufficiale o dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare del paese dove hai conseguito il titolo operante in Italia
- entrambi i titoli di studio devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore,
rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare sopraindicata, concernente:
- la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta)
- l'origine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel paese ove è stato conseguito
- gli anni complessivi di scolarità
- gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o della assunzione a posti di lavoro
- 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata.
INDIRIZZI UTILI:
CIMEA, Centro d'Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche Fondazione Rui, viale
Ventuno Aprile, 36 - 00162 Roma - tel. 06/86321281; fax 06/86322845 (il centro è la sede italiana
della rete NARIC - Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento dei Diplomi).
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RICONOSCIMENTO ED EQUIPOLLENZA DEI DOTTORATI DI RICERCA STRANIERI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
Se hai conseguito presso un'università non italiana il titolo di dottore di ricerca o analoga
qualificazione accademica, puoi fare richiesta di riconoscimento (articolo 74 del DPR 11 luglio
1980 n. 382). L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale.
Tale norma viene applicata ai cittadini dei paesi appartenenti alla UE.
PROCEDURA D'ISCRIZIONE:
Devi inviare la domanda di riconoscimento al Ministero dell'Università, e ad essa devi allegare:
- diploma di laurea
- diploma di dottorato e relativa tesi
- attestato del docente che ti ha seguito
- certificato di nascita
- certificato di cittadinanza.
I diplomi rilasciati da alcune istituzioni universitarie italiane e straniere sono riconosciuti
in Italia e dischiarati equipollenti al dottorato di ricerca sulla base di specifici decreti.
I decreti di equipollenza con il dottorato di ricerca italiano sinora emessi si riferiscono ai
seguenti titoli:
- i diplomi di perfezionamento (Classe di Lettere e Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali) rilasciati dalla Scuola normale superiore di Pisa (legge 18 giugno 1986, n. 308)
- i titoli di dottore rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze (legge 11 luglio 1986, n. 352)
- i diplomi di perfezionamento (Classe di Scienze sociali e Classe di Scienze sperimentali e applicate) rilasciati dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa ( legge 14 febbraio 1987, n. 41)
- i titoli di Doctor Philosophiae in fisica delle particelle elementari, in fisica degli stadi condensati, in fisica matematica e dell'analisi funzionale, in astrofisica, in genetica molecolare rilasciati dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste (decreto 24 luglio 1987, n. 419; decreto 24 febbraio 1993)
- il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola superiore di studi storici
dell'Università di San Marino (decreto 11 giugno 1990).
INDIRIZZI UTILI:
- CIMEA, Centro d'Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche Fondazione Rui (Centro Naric), viale Ventuno Aprile, 36 - 00162 Roma - tel. 06/86321281; fax 06/86322845;
- MURST, Dipartimento Istruzione Universitaria, Ufficio V, piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma - tel. 06/59912061.
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