NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (L.N. n. 390 del 2 dicembre 1991)
FINALITA'
della legge è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, consentire
ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi.
DESTINATARI
sono gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e
degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli legalmente riconosciuti.
Lo Stato deve provvedere agli interventi in materia di diritto agli studi universitari; alle
regioni spetta il compito di attivare gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli per la
realizzazione del diritto allo studio universitario; le univerisità devono organizzare i propri
servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
INTERVENTI DELLO STATO
Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti ogni tre anni:
- i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti
- le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi
- gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi
riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
INTERVENTI DELLE REGIONI
Le regioni a statuto ordinario esercitano la podestà legislativa conformandosi ai seguenti
principi:
- l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede in regione
- la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso
- per studenti capaci e meritevoli privi di mezzi può essere predisposta la gratuità di alcuni servizi
- le borse di studio non possono essere cumulabili
- possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di
handicap.
Se sei già in possesso di dipolma di laurea non puoi accedere alle provvidenze destinate ai
capaci e meritevoli privi di mezzi. Le regioni realizzano poi interventi specifici quali
l'erogazione di servizi collettivi, l'assegnazione di borse di studio, l'orientamento al lavoro,
l'assistenza sanitaria.
BORSE DI STUDIO
Le regioni determinano la quota di fondi destinati agli interventi per il diritto allo studio da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio.
INTERVENTI DELLE UNIVERSITA'
Le università concedono l'esonero totale o parziale del pagamento dei contributi, agevolano la
frequenza ai corsi e lo studio individuale, promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di
insegnamento a distanza, promuovono attività culturali, sportive e ricreative, curano
l'informazione sulle possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o
enti, promuovono interscambi di studenti con università e altre istituzioni italiane ed estere,
sostengono le attività formative autogestite dagli studenti.
ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE
Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, allo svolgimento
degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative. La prestazione richiesta allo
studente comporta un corrispettivo esente da tasse che non figura come rapporto di lavoro
subordinato e non ha validità ai fini dei pubblici concorsi; l'università provvede ad una
copertura assicurativa.
Per tali forme di collaborazione valgono i seguenti principi:
- i compensi possono essere assegnati solo a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto
- le prestazioni non possono superare le 150 ore per anno accademico
- a parità di curriculum prevalgono le condizioni di reddito più disagiato
- a fine anno viene fatta una valutazione dell'attività svolta.
CORSI INTENSIVI
I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a
totale carico dei bilanci universitari, per consentire agli studenti che si trovano in
situazioni di svantaggio una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
PRESTITI D'ONORE
Se sei in possesso dei requisiti di merito e di reddito puoi ottenere la concessione, da parte
di aziende ed istituti di credito prestiti, di prestiti d'onore destinati a sopperire alle
esigenze di ordine economico dovute alla frequenza degli studi.
Rimborserai il prestito d'onore in modo rateale e senza interessi dopo il completamento o la
definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro.
Se dopo cinque anni dal completamento o dall'interruzione degli studi non dovessi ancora aver
iniziato alcuna attività lavorativa, sei tenuto al rimborso del prestito e di parte degli interessi.
Sono le regioni che disciplinano le modalità per la concessione di tali prestiti.
FONDO DI INCENTIVAZIONE
Al fine di incentivare e razionalizzare la frequenza universitaria è istituito un Fondo per
l'erogazione di borse di studio.
Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale.
ALLOGGI
Le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria e
disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti
in regione.
ASSISTENZA SANITARIA
Le regioni possono stipulare convenzioni con le università per assicurare prestazioni sanitarie
agli studenti all'interno delle sedi universitarie.
STUDENTI STRANIERI
Gli studenti di nazionalità straniera, per concorso, fruiscono dei servizi e delle provvidenze
nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani, a patto che esistano accordi fra
l'Italia e gli Stati di origine degli studenti. Fanno eccezione le disposizioni previste per i Paesi
in via di sviluppo.
Gli studenti riconosciuti come apolidi o rifugiati politici sono equiparati
ai cittadini italiani. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri è concesso con
riferimento all'anno accademico e può essere rinnovato solo quando lo studente si trovi in
possesso dei previsti requisiti di merito.
ACCERTAMENTI E SANZIONI
Se benefici di interventi per il diritto allo studio il tuo nucleo familiare è sottoposti a
controlli fiscali per verificare l'autenticità di quanto attestato dall'autocertificazione che
hai presentata all'ente erogatore dell'intervento.
Se presenti dichiarazioni non veritiere sei soggetto ad una sanzione amministrativa e perdi il diritto ad ottenere altre
erogazioni.