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UNO DEI CAPISALDI LEGISLATIVI ADOTTATI è noto come "principio di precauzione". Sebbene una definizione unanimemente accettata di questo principio non esista, la sua essenza risiede nell'idea che le misure regolatorie dovrebbero prevenire o limitare quelle azioni che potrebbero provocare rischi anche soltanto ipotetici per la salute umana o per l'ambiente, anche qualora la reale portata di questi rischi non sia stata definita in modo conclusivo su basi scientifiche. Il "principio di precauzione" è stato inizialmente adottato come unico strumento di tutela del consumatore e dell'ambiente anche in relazione agli organismi geneticamente modificati (OGM) sebbene le opinioni e gli atteggiamenti tenuti a riguardo fossero diversi e spesso contrastanti. Da un lato, infatti, paesi quali Canada, USA, Giappone, Cina e Bulgaria hanno autorizzato la coltivazione di OGM (tra cui soia, mais, colza, tabacco, riso, cotone, patata, zucca e pomodoro), dall'altro l'Unione Europea ha mantenuto un atteggiamento di prudenza e di tutela del consumatore varando una serie di leggi che regolano sia l'immissione in commercio sia l'etichettatura di prodotti contenenti OGM. Prima di arrivare al regolamento attualmente in vigore, tra il 1997 e il 1998 sono stati varati ben tre diversi provvedimenti in materia di etichettatura. Le prime indicazioni ufficiali in materia di etichettatura arrivano nel gennaio del 1997 con il regolamento per i nuovi alimenti (258/97), che prevede apposite etichette per gli organismi geneticamente modificati e i prodotti transgenici che non siano sostanzialmente equivalenti ai prodotti convenzionali. Nel settembre dello stesso anno un nuovo regolamento (1813/97) recepisce queste indicazioni e impone l'obbligo di etichettatura sui derivati di soia e mais transgenici. Le etichette dovranno riportare la presenza di eventuali sostanze estranee che possano comportare rischi per la salute o che possano sollevare problemi di ordine etico. Ma questo regolamento viene abrogato nel maggio del 1998 da un nuovo regolamento (1139/98) che prevede la presenza di etichette anche per i prodotti sostanzialmente equivalenti se questi presentano tracce di DNA o proteine estranee. Si tratta di regole molto severe, dunque, ma largamente inapplicabili, dal momento che non viene affrontato il problema della contaminazione accidentale e non vengono indicati i criteri per i test. Per avere indicazioni in questo senso occorre aspettare un ulteriore regolamento (49/2000), che entra in vigore soltanto il 10 gennaio 2000 e fissa una soglia ben precisa: se per ogni ingrediente alimentare la componente transgenica è inferiore all'1% non è necessaria alcuna etichetta. Nella stessa data un nuovo regolamento rende obbligatoria anche l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati (50/2000).
In particolare, il Regolamento 49/2000 afferma che: "- vista la direttiva 79/112/CEE, la Commissione delle Comunità Europee del Consiglio stabilisce l'obbligo di indicare nell'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari derivati da soia geneticamente modificata e da granoturco geneticamente modificato caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE; - visto che il regolamento (CE) n. 1139/98 riconosce l'impossibilità di escludere una contaminazione accidentale di prodotti alimentari mediante DNA o proteine derivate da modificazioni genetiche; - visto che, nonostante alcuni operatori evitino l'uso di semi di soia o mais geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati, non si può escludere la presenza in essi di materiale derivato da suddetti organismi geneticamente modificati; è opportuno fissare una soglia in termini di unico valore espresso in percentuale pari all'1%."
Bisogna chiarire che il valore dell'1% dovrebbe costituire il livello di tolleranza per la presenza accidentale di materiale derivato da OGM. Il concetto di presenza accidentale dovrebbe essere inteso come riferito alla parte di ciascun ingrediente che è derivata da organismi geneticamente modificati. Per stabilire se la presenza di questo materiale OGM è accidentale gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso opportune misure per evitare di utilizzare come base di partenza semi geneticamente modificati o prodotti da essi derivati. Per salvaguardare la coerenza con la direttiva 79-112-CEE è opportuno applicare questo valore soglia a ciascun ingrediente preso singolarmente.
Risulta, dunque, evidente che l'osservanza dei soli parametri numerici di tolleranza non è sufficiente da sola a far rientrare i prodotti alimentari all'interno di questa "deroga agli obblighi di etichettatura", ma deve essere accompagnata da un sistema integrato di gestione aziendale atto al non utilizzo di organismi geneticamente modificati all'interno della filiera produttiva.
Dott. ssa Silvia Rebecchi, Dott. Mauro Mandrioli Laboratorio di Genetica Dipartimento di Biologia Animale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
07 novembre2002
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