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Il lavoro senza contratto non paga

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CON UNA RECENTE SENTENZA (LA N.12241/1999) LA SEZIONE LAVORO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, RESPINGENDO il ricorso di una docente universitaria che aveva già chiesto -dinanzi al Tribunale di Catanzaro- il pagamento degli anni di insegnamento prestati presso l'Università della Calabria, ha statuito che le prestazioni effettuate in assenza di un contratto di lavoro o in forza di un contratto invalido non danno diritto ad alcuna retribuzione.
   Secondo la Corte, infatti, in ogni ipotesi analoga a quella portata alla sua attenzione dalla ricorrente, il "lavoratore di fatto" potrebbe agire solo in forza di quanto previsto dall'art. 2041 del codice civile con la c.d. azione di indebito arricchimento o di arricchimento senza causa.
   Tale azione, recepisce un principio generale del nostro ordinamento secondo il quale "chi senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".
   In futuro, quindi, ogni qualvolta ci si troverà a concludere un contratto di lavoro o, comunque, a prestare la propria attività a favore di un soggetto -sia esso pubblico o privato- converrà sempre prestare particolare attenzione a che la legge non preveda per quel genere di attività lavorativo un particolare tipo di contratto.

Guido Scorza  13 gennaio 2000

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