IL COMUNICATO STAMPA RILASCIATO DALL'AUTORITÀ GARANTE
della concorrenza e del mercato il primo ottobre scorso (www.agcm.it) non lascia spazio ad equivoci e fraintendimenti di sorta.
Sin dal 1998 "la Telecom Italia Mobile S.p.A. e la Omnitel Pronto Italia S.p.A. hanno posto in essere intese gravemente lesive della concorrenza sul mercato dei servizi di comunicazione radiomobile in violazione dell'art. 2 della legge antitrust.".
Ma andiamo con ordine e ripercorriamo brevemente le tappe più significative del procedimento dell'Autorità Garante che, dopo un'istruttoria durata quasi 10 mesi, ha condotto al Provvedimento di condanna del 28 settembre scorso.
Il 29 dicembre 1998 Tim ed Omnitel avevano diffuso un comunicato - poi ripreso in diversi lanci pubblicitari sulle maggiori testate nazionali - con il quale comunicavano una serie di modifiche nelle tariffe da telefono fisso a mobile che sarebbero entrate dall'inizio di gennaio 1999.
Il 6 gennaio, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - e quindi non la stessa Autority che ha oggi condannato le due società telefoniche - aveva "chiesto" a Tim ed Omnitel di tornare su i loro passi e rimodificare retroattivamente le nuove tariffe già applicate.
Il giorno successivo, sull'onda di quella che sembrava l'ennesimo falso scandalo all'italiana, l'Autorità antitrust annunziava di aver avviato un procedimento per verificare se la modifica delle tariffe telefoniche fosse stata effettivamente concordata tra i due allora unici gestori della telefonia mobile.
Nei giorni immediatamente successivi i rappresentanti delle due società sotto accusa avevano giurato e spergiurato circa l'inesistenza di qualsiasi accordo o cartello ai danni degli utenti e sull'innegabile convenienza per gli oltre 17 milioni di utenti titolari di un contratto "Family".
Poi il 13 gennaio 1999 l'Autorità Antitrust, aveva inviato le fiamme gialle nelle sedi di Tim e Omnitel per sequestrare tutta la documentazione utile a verificare se la condotta dei due gestori della telefonia mobile integrasse effettivamente un'ipotesi di violazione della legge 287 del 1990 sulla concorrenza.
Nei giorni scorsi, quindi, dopo una lunga e certamente complessa istruttoria, la stessa Autorità è pervenuta alla sconvolgente conclusione: Omnitel e Tim si sono accordate in danno degli utenti e a danno dei nuovi concorrenti.
In particolare, stando a quanto si legge nel provvedimento dell'Antitrust, Tim ed omnitel avrebbero posto in essere nel 1998, un'intesa nella forma di pratica concordata (si tratta di una delle diverse fattispecie previste all'art. 2 della legge 287/1990 che si ha per integrata quando due imprese concorrenti assumono - nei confronti dei consumatori o di terzi concorrenti - una strategia comune sulla base di un precedente accordo. n.d.r.) consistita nello stabilire dei prezzi identici, nella struttura e nel livello, ed "anomali per la loro struttura e particolarmente elevati rispetto ai corrispondenti prezzi europei…per gli indicativi family", ottenendo così elevati margini di profitto ed elevando di oltre 650 miliardi di lire "la spesa per il consumatore italiano rispetto a quella media europea".
Peraltro, l'Autorità avrebbe anche accertato che le due società, nel 1999, hanno "coordinato il proprio comportamento anche nei confronti degli altri operatori di telecomunicazione" attuando un'ulteriore intesa - sempre nella forma di pratica concordata - consistente, questa volta, "nella definizione di prezzi analoghi per i servizi di interconnessione alle proprie reti mobili, determinando così un innalzamento dei costi ed una limitazione dell'autonomia imprenditoriale dei soggetti nuovi entranti sul mercato.
Inutile dire che anche tale intesa ha finito con il ridurre sensibilmente i vantaggi, per gli utenti finali, della liberalizzazione del settore.
Ovviamente, Tim ed Omnitel, dal canto loro, hanno duramente reagito al provvedimento dell'Antitrust annunciando un ricorso al Tar (il Tribunale regionale Amministrativo al quale, la legge 287 del 1990 demanda, in secondo grado, il riesame della questione già valutata dall'Autorità. n.d.r.).
C'è da chiedersi, a questo punto, qualora il provvedimento fosse confermato dal TAR ed eventualmente, dal Consiglio di Stato, se, stante il contenuto della decisione dell'Autorità e la circostanza che in essa è stato espressamente accertato e quantificato un grave danno economico a carico degli utenti, sia ipotizzabile un'azione giudiziaria di singoli utenti o di associazioni di utenti contro la Tim e la Omnitel per ripetere quanto illegittimamente da queste percepito.
Guido Scorza 7 ottobre 1999