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Il Garante dice no alla cancellazione del battesimo

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GLI ATEI DI TUTTA ITALIA DOVRANNO RASSEGNARSI A VEDERE IL LORO NOME ISCRITTO PER TUTTA LA VITA nei registri parrocchiali e rinunciare ad appellarsi alla legge sulla privacy per ottenerne la cancellazione.
   È questo il senso della decisione resa la settimana scorsa dall'Autorità Garante dei dati personali e della riservatezza su un ricorso presentato da un cittadino che chiedeva la cancellazione dei propri dati contenuti nel registro dei battezzati conservato presso un archivio parrocchiale.
   Secondo il ricorrente, infatti, il trattamento dei propri dati da parte della parrocchia risultava in aperta violazione della legge sulla privacy che garantisce, tra l'altro, ai cittadini il diritto di ottenere non solo l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, ma anche "la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati" (art. 13, comma 1°).
   La propria richiesta, sempre secondo quanto dedotto nel ricorso, sarebbe stata giustificata dal fatto che egli aveva interrotto ogni rapporto con la Chiesa Cattolica da oltre quarant'anni e non vi sarebbe stata, dunque, alcuna ragione per la conservazione dei suoi dati.
   L'Autorità, presieduta dal Prof. Stefano Rodotà, ha dichiarato infondato il ricorso chiarendo che "un cittadino può chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o eventualmente l'integrazione solo qualora si tratti di dati inesatti o incompleti" - il che, non poteva ritenersi nel caso in questione - e la cancellazione può essere richiesta "solo quando i dati siano trattati in violazione di legge oppure quando la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e utilizzati".
   I dati relativi all'avvenuto battesimo, invece, secondo l'Autorità, "non risultano trattati in violazione di legge e rientrano nelle attività pertinenti la confessione religiosa".
   Il Garante si è quindi limitato a suggerire, in casi analoghi, di richiedere una semplice annotazione a margine del dato contenuto nel registro oppure -cosa che peraltro era già stata tempestivamente effettuata dal Parroco- richiedere di allegare agli atti la propria richiesta di cancellazione.

Guido Scorza  14 ottobre 1999

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