È L'ULTIMA NOVITÀ DEL GOVERNO IN FATTO DI GARANZIE PER I TURISTI. L'ISTITUZIONE DI UN FONDO PER IL RISARCIMENTO delle "vittime" di operatori turistici sempre più scaltri capaci di vendere viaggi da sogno seguiti da brutti risvegli e di spedire incauti cittadini in amene località senza preoccuparsi poi di riportarli indietro.
A favore del Sig. Rossi che arrivato sull'isola dei suoi sogni scopre che non esiste alcuna prenotazione a suo nome e, chiamata la propria agenzia di viaggi apprende dalla società dei telefoni che a quel numero non corrisponde alcun utente, è sceso in canpo il Ministero dell'Industria istituendo un "Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico" ed un apposito comitato di gestione di tale fondo.
In breve, il Fondo dovrebbe essere utilizzato per assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che, in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, per organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nonché per organizzare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.
Secondo quanto previsto nel D.M. 23 luglio 1999, n.349 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, il Comitato di Gestione, da parte sua, dovrà preoccuparsi di verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, all'individuazione di altri idonei mezzi di trasporto, di stabilire un contatto con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari e, infine, di "individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.".
Da ultimo, a beneficio di quanti in futuro dovessero rimanere vittima di una classica "truffa turistica" val la pena ricordare che le domande di risarcimento devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del fondo nazionale di garanzia entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio.
Guido Scorza 21 ottobre 1999