NON HA PIÙ DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO L'EX-MOGLIE CHE, DOPO LA SEPARAZIONE ABBIA INIZIATO una nuova stabile relazione con un "generoso" compagno.
È questo in sintesi il contenuto della Sentenza del 20 Settembre 1999 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, infatti, "in tema di valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, concorrono a formare la situazione reddituale del coniuge avente diritto all'assegno anche eventuali elargizioni, non meramente occasionali, ma continuative e protrattesi nel tempo, ricevute dal terzo con il quale lo stesso coniuge conviveva".
Cercando di tradurre lo stretto giuridichese parlato da i giudici della Cassazione, il principio affermato in tale Sentenza è piuttosto chiaro: l'assegno di mantenimento a cui la moglie (o il marito) ha diritto a seguito della separazione ha natura esclusivamente assistenziale e, pertanto, detto diritto viene meno ogni qualvolta sia provato che l'ex-coniuge dispone di una forma di reddito alternativa, provenga essa da un nuovo lavoro o, piuttosto da un nuovo compagno che le garantisca in maniera stabile e costante una certa disponibilità economica.
In sostanza, la Sentenza della Suprema Corte sembrerebbe infliggere un duro colpo ad una delle attività più antiche e redditizie del mondo: quella della "mantenuta" o, talvolta, del "mantenuto".
Guido Scorza 21 ottobre 1999