LA SENTENZA, ALLA QUALE LA STAMPA NAZIONALE NON HA DATO, SINO A QUESTO MOMENTO, UN GROSSO ECO, È DI QUELLE DESTINATE a cambiare una delle più "sane abitudini" nostrane: quella della partitella a carte tra amici al bar del Paese.
In sintesi, infatti, i giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione nel pronunziarsi sul ricorso di Andrea T., gestore di un piccolo bar nel Comune di Fermo che nel marzo dell'anno scorso era stato condannato ai sensi dell'art. 718 e ss. del c.p. per aver consentito il gioco d'azzardo (nella specie il c.d. gioco del nove n.d.r.) nel proprio locale, hanno ritenuto di non poter accogliere la difesa del ricorrente secondo cui l'esiguità delle somme giocate su i tavoli doveva far escludere la sussistenza stessa del reato.
Al riguardo, la Suprema Corte, ha chiarito che il fine di lucro, il quale -assieme all'aleatorietà della vincita- secondo l'art. 721 c.p. è uno degli elementi fondamentali di tale fattispecie criminosa, "per consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale sussiste anche quando la posta concretamente in palio sia modesta, dato che la norma incriminatrice prescinde dall'entità e natura della posta impegnata nel giuoco stesso, della quale ultima tiene conto, a norma dell'art. 720 comma 2 c.p., come circostanza aggravante se è rilevante".
Se si considera che nell'ipotesi che ha dato origine alla Sentenza della Corte di Cassazione i carabinieri nell'entrare nel locale avevano trovato su un tavolo -attorno al quale erano sedute 6 persone- solo 50.000 lire, non riesce difficile credere che, in tale prospettiva anche la sana tombolata di natale rischia di costare molto cara.
Guido Scorza 28 ottobre 1999