E' QUESTA LA PARADOSSALE MA, GIURIDICAMENTE CONDIVISIBILE, conclusione cui sono pervenuti i giudici della Suprema Corte nel valutare la legittimità di una Sentenza del Tribunale di Ferrara con la quale il giudice di primo grado aveva condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 6.900.000 di multa un giovane militare sorpreso a fumare uno spinello assieme ai "soliti" amici.
Il GIP del Tribunale - anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal giovane che, nell'immediatezza del fatto, aveva dichiarato di essere l'unico proprietario dello spinello - aveva respinto l'ipotesi della detenzione in comune per uso personale (ipotesi che già secondo il precedente orientamento giurisprudenziale avrebbe escluso ogni rilevanza penale del fatto) ritenendo non provato l'accordo tra i commilitoni per l'acquisto dell'hascish.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9075 del 15 luglio 1999 - sulla scia di tutta una serie di proprie precedenti decisioni "a favore" della depenalizzazione dello "spinello di gruppo" - ha, in buona sostanza, stabilito che deve essere considerata priva di rilevanza penale la condotta di chi in forza di un "tacito accordo", compra una modica quantità di hascish per la comitiva seguendo una prassi che "prevede l'acquisto della sostanza a turno, da parte dell'uno o dell'altro componente del gruppo".
Tale ragionamento, tuttavia, sebbene sia giuridicamente corretto, rischia di condurre al paradosso di ritenere penalmente responsabile il singolo che acquisti e venga poi trovato in possesso di uno "spinello" da fumarsi - per la prima volta nella vita - con i propri amici e di considerare, per contro, non punibile chi eserciti "tale attività" abitualmente nel proprio gruppo di amici.
Nella prima ipotesi, infatti, in assenza di "abitualità" della condotta, la difesa dell'imputato, avrebbe non poche difficoltà a riuscire a provare quella "prassi che prevede l'acquisto della sostanza a turno da parte dell'uno o dell'altro componente del gruppo" in base alla quale i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza dei colleghi del Tribunale di Ferrara.
Guido Scorza 30 settembre 1998