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Una volta con hashish l'altra volta con una piccola quantità di coca, quali rischi corro?
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Cinque anni fa sono stato trovato in possesso di 5 grammi di fumo.
   Siccome che ero in macchina sono stato chiamato dal prefetto di Viterbo che spiegatogli i fatti e vedendo la mia seria personalità mi ha soltanto invitato a non usare certe cose.
   Due mesi fa portando una ragazza in macchina ci hanno fermato e la polizia sotto il sedile passeggero a rinvenuto 0,1 grammi di cocaina, quindi la decima parte di un grammo, la polizia mi a detto che mi richiamerà il prefetto e volevo sapere a cosa vado incontro.
   Mi è stato riferito che essendo due sostanze diverse (fumo e cocaina) non mi conta come una seconda volta e quindi non vado in contro ad analisi che comporterebbero problemi sul mio lavoro e neanche alla sospensione della patente, e' vero questo?
   Attendo al più presto vostra risposta e colgo l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti e per congratularmi del vostro sito e della vostra dosponibilità.


La prima volta che si viene fermati dalle forze dell'ordine per detenzione a uso personale di derivati della cannabis (o nel caso di minore età) la segnalazione al Prefetto può concludersi, dopo che è stato valutato un basso rischio di proseguire nell'uso di droghe, con un invito a smettere di utilizzarle.
   Nel caso di una seconda segnalazione e comunque in presenza di sostanze più pericolose, come la cocaina, il Prefetto può applicare le sanzioni previste (es: sospensione della patente per 2/4 mesi) oppure il soggetto può richiedere di effettuare un programma terapeutico presso il Servizio Tossicodipendenze (SERT) della Unità Sanitaria Locale di residenza, che periodicamente è poi tenuto a informare il Prefetto sull' andamento del trattamento e sugli esiti degli esami tossicologici di controllo( che riguardano anche le altre sostanze illecite, oppiacei, cannabinoidi, amfetaminici).
   Vale a questo punto la pena di ricordare che gli accertamenti e gli interventi effettuati presso il SERT sono protetti non solo dalla legge sulla privacy e sul segreto professionale, ma che nel caso specifico la legge sulla istituzione dei SERT prevede che il soggetto possa richiedere nel momento in cui accede al SERT l'anonimato per cui le sue generalità, dopo una verifica iniziale, non figurano su alcun documento (piani terapeutici o richieste di esami tossicologici) e vengono sostituite da un codice per cui non è possibile che informazioni arrivino accidentalmente al posto di lavoro del soggetto.
   Questi aspetti potranno comunque essere preventivamente verificati presso il SERT di riferimento.    

Dr. Claudio Ferretti, SERT di Carpi

Risposta a cura del Sert Ausl di Modena e del Progetto BuonaLaNotte (Comune di Modena - Assessorato Politiche Giovanili)

  8 aprile 2003

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