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Mi è stato notificato in qualità di proprietario, a mezzo posta, un
verbale di contestazione per aver superato il limite di velocità di 43
Km/h (art. 142/9°). Oltre alla multa di 328 Euro vi è la sanzione accessoria della sospensione della patente e l'obbligo di mostrare il documento di guida entro 30 gg. dalla notifica ai sensi dell'art. 180/1°-7°. La velocità è stata accertata con il Velomatic 512 e la motivazione della mancata contestazione immediata è che gli Agenti erano impegnati in altre contestazioni. Il verbale non riporta la possibilità di visionare la fotografia. 1. Vi sono elementi per poter fare ricorso al Giudice di Pace? 2. Il documento di guida è la sola patente o anche la carta di circolazione ed il tagliando dell'assicurazione? 3. Trovandomi per motivi di lavoro lontano da casa, posso inviare ad un parente una copia autentica della mia patente da mostrare poi ai Vigili? E' sufficiente la dichiarazione di non essere il trasgressore e di non ricordare chi utilizzasse quel giorno l'autovettura? 4. Se dichiaro di non ricordare chi vi fosse alla guida la sospensione della patente la fanno a me? 5. Sono obbligato a fare ricorso per dimostrare di non essere il trasgressore? 6. Quale è la norma che stabilisce la non applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della patente quando non vi è la
contestazione immediata? 7. E perché i vigili sul verbale la indicano motivandola col fatto che erano impegnati in altre contestazioni?
Cordiali saluti.
Andiamo per ordine con tutte queste domande:
1) Direi proprio di no.
2) Il documento di guida citato è la patente.
3) Le fotocopie anche autenticate non hammo valore. Puoi presentarti presso
qualunque Comando di polizia (Municipale, di Stato, Carabinieri) e
rilasciare la tua dichiarazione relativamente al fatto che il veicolo è a
disposizione di più persone e che tu non sei in grado di risalire alla
persone effettivamente alla guida dell'auto quel determinato giorno a quella determinata ora. Questa dichiarazione va fatta entro il termine riportato sul verbale di contestazione di solito 20 gg dalla data di notifica.
4) Assolutamente no.
5) No, assolutamente no, basta la dichiarazione.
6) La sanzione accessoria è stabilita dall'art. 142 c. 9 del CdS e non
esiste una norma di "non applicazione". La motivazione per la mancata
contestazione immediata è valida e corretta.
7) La domanda era implicita la foto è a disposizione del SOLO proprietario
del veicolo per la visione presso il Comando dell'organo accertatore.
A cura del Comando di Polizia Municipale di Modena M. Muratori - Agente di PM Modena
30 ottobre 2002
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